Trasferimento quote
Considerazioni in ordine al trasferimento delle quote sociali
Il fatto di avere una struttura già avviata che permette la responsabilità limitata nell'esercizio di attività di impresa può essere considerato un vantaggio, qualora un domani vi sia la necessità da parte del socio unico di aprire la società a nuovi soci potenziali.
Questi ultimi saranno, infatti, più interessati ad aderire alla società qualora in contropartita del loro apporto ottengano altresì il beneficio della responsabilità limitata.
In sede di atto costitutivo circa il trasferimento delle quote sociali, va quindi evidenziata la caratteristica di potere disporre, con la SRL, di uno “strumento” che può più agevolmente ed utilmente perpetuarsi anche oltre le necessità della compagine societaria originaria.
Considerazioni in ordine al regime di tassazione
Ai fini dell'imposta IRAP sia al professionista sia alla società viene imputata un'aliquota del 3,5% (dal 2014) anche se con leggera differenza nella base imponibile. Per semplicità, nei nostri esempi verrà considerata uguale.
Ai fini dell'imposta sul reddito, Il reddito del professionista viene tassato, per cassa, in base agli scaglioni IRPEF, che attualmente sono i seguenti:
Fino a 15.000 Euro | 23 % |
Da 15.000 a 28.000 Euro | 27 % |
Da 28.001 a 55.000 Euro | 38 % |
Da 55.001 a 75.000 Euro | 41 % |
Oltre 75.001 Euro | 43 % |
Il reddito della Srl, calcolato in base al principio di competenza e non di cassa, viene attualmente tassato ad una aliquota fissa del 27,50 %. Nel caso in cui l'intero reddito venga reinvestito in Società, esso non subirà alcuna altra tassazione; in caso di distribuzione, una parte del dividendo (49,72%) verrà tassata in capo al percettore degli utili, secondo il rispettivo scaglione di reddito, se persona fisica. In caso di partecipazione non qualificata la tassazione è con ritenuta d’imposta che è fissa del 26% in capo al percettore.