Invio liquidazioni iva periodiche per medici e odontoiatri ed Invio dettagliato fatture emesse e d’acquisto 2017.
1) Invio liquidazioni iva periodiche per medici e odontoiatri.
Da quest’anno, con cadenza trimestrale, andranno inviati telematicamente i dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva (anche se a credito).
Le scadenze di invio per quest’anno sono le seguenti:
- 1 trimestre 31 maggio 2017;
- 2 trimestre 18 settembre 2017;
- 3 trimestre 30 novembre 2017;
- 4 trimestre 28/ febbraio 2018.
Attenzione! I medici e gli odontoiatri che compiono solo operazioni esenti saranno esonerati dall’invio delle liquidazioni periodiche, tranne che nei seguenti casi:
- Emettano anche una sola fattura imponibile Iva (ad esempio fatture con iva per docenze, perizie, direttore sanitario etc.);
- Acquistino beni o servizi da altri paesi Europei e servizi da paesi fuori dall’Ue;
- Acquistino servizi relativi agli immobili a cui si applica il reverse charge (ad esempio servizi di pulizia e disinfestazione, intonacatura e stuccatura studio, tinteggiatura e posa in opera di vetri, installazioni e riparazioni di impianti elettrici \idraulici \ riscaldamento \ condizionamento etc.).
La sanzione per omesso invio, incompleta o infedele liquidazione iva va da 500 euro a 2.000 euro.
2) Invio dettagliato fatture emesse e d’acquisto 2017.
Tutti i professionisti, anche organizzati sotto forma di società o di studio associato, dovranno inviare i dati dettagliati delle fatture emesse e d’acquisto con cadenza semestrale.
Le scadenze di invio per quest’anno sono le seguenti:
- 1 semestre entro il 18 settembre 2017
- 2 semestre entro il 28 febbraio 2018
Criticità: manca un raccordo tra questo nuovo adempimento e l’invio delle fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria e pertanto, salvo nuove modifiche legislative, si dovrà fare un duplice invio di dati!
La sanzione per omesso invio o errata trasmissione dei dati è pari a 2 (due) euro per ogni fattura non trasmessa; tale sanzione non può superare i 1.000 euro per trimestre.
Esempio:
600 fatture non trasmesse
Sanzione massima 1.000 euro e non 1.200 euro