Conversione in legge decreto fiscale e semplificazioni. A tutti gli associati Andi di Brescia
A tutti gli associati Andi di Brescia.
E’ stato approvato in via definitiva il decreto legge 193/2016; vi riassumo brevemente le novità fiscali contenute nel provvedimento.
Abolizione degli studi di settore dal periodo d’imposta 2017 sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità.
“A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.” I nuovi indici elimineranno gli studi di settore. A giugno 2017 dovremo compilare gli studi di settore relativi all’anno d’imposta 2016 per l’ultima volta; l’anno successivo entreranno in vigore i nuovi indici. Ci auguriamo che l’Agenzia Entrate non ci chieda nuovamente dati contabili ed extra contabili di svariati anni.
Comunicazione analitica trimestrale di tutte le fatture emesse e d’acquisto (ex spesometro).
Dal periodo d’imposta 2017 tutti i soggetti titolari di partita Iva dovranno inviare, con cadenza trimestrale, ogni singola fattura emessa e\o ricevuta indicando: i dati dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia di operazione.
Le scadenze di tale adempimento per l’anno d’imposta 2017 sono le seguenti:
1 semestre 25 luglio 2017
3 trimestre 30 novembre 2017
4 trimestre 28 febbraio 2018
A tutt’oggi sembra che tutti i documenti vadano trasmessi anche se già noti al Fisco; non è ancora chiaro se saranno escluse le fatture inviate al sistema tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata. Ci si augura che non ci siano duplicazioni di adempimenti inutili e costosi.
Comunicazione dei dati sintetici relativi alle liquidazioni iva.
Le liquidazioni iva (mensili o trimestrali), fermo restanti le scadenze dei versamenti derivanti, dovranno esser inviate telematicamente entro le seguenti date:
1 trimestre 31 maggio
2 trimestre 16 settembre
3 trimestre 30 novembre
4 trimestre 28/29 febbraio
Solitamente molti medici e dentisti hanno la liquidazione Iva a zero in quanto effettuano esclusivamente operazioni esenti e per tale motivo sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale iva e di conseguenza anche del nuovo adempimento dell’invio delle liquidazioni. Tuttavia in alcuni casi i medici\dentisti presentano una liquidazione Iva a debito per aver effettuato alcune operazioni soggette ad iva quali consulenze e perizie, acquisti intracomunitari e applicazione del meccanismo del reverse charge (ad esempio per i servizi di pulizia).
In tutti questi casi scatta l’obbligo sopra indicato.
Versamento imposte.
Il termine per il versamento delle imposte (Irpef, Ires, Irap) slitta dal 16 giugno al 30 giugno di ogni anno; si potrà pagare alla data del 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.
Dichiarazione Iva
La dichiarazione iva per l’anno 2016 va presentata entro il 28 febbraio 2017; per l’anno d’imposta 2017 e successivi andrà presentata tra il 1 febbraio ed il 30 aprile.
Notifica degli avvisi di accertamento ed altri atti.
La notifica degli avvisi di accertamento ed altri atti a professionisti, imprese e società avverrà tramite posta elettronica certificata (Pec) a partire dal 1 luglio 2017. Si consiglia di collegare la pec con la e-mail ordinaria in modo da visualizzarla ogni giorno in quanto fa fede la data della consegna e non la data della sua lettura.
Modelli Cu
La consegna dei modelli Cu a dipendenti e collaboratori viene posticipata al 31 marzo, tuttavia l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 7 Marzo.
Pagamenti F24 per i privati non titolari di partita iva.
I soggetti privati non titolari di partita iva possono eseguire i versamenti con il modello F24 in contanti anche quando l’importo da versare è superiore ai 1.000 euro (si consiglia di non superare l’importo dei 3.000 euro per non incorrere nelle segnalazioni relative alla normativa antiriciclaggio). Resta fermo, invece, l’obbligo per tutti i contribuenti di presentare l’F24 telematico in questi due casi:
• Deleghe a zero;
• Deleghe che riportano dei crediti utilizzati in compensazione.
Questa norma riguarda i soci degli studi associati se non sono in possesso di propria partita iva.
Rottamazione delle cartelle esattoriali\ruoli.
E’ possibile rottamare tutte le cartelle di pagamento e ruoli non ancora notificati alla data del 31/12/2016. Andrà presentata apposita domanda entro il 31 marzo 2017 ad Equitalia, la quale entro il 31 maggio invierà il risultato dei conteggi effettuati. E’ possibile chiedere la rottamazione di tutti o di una parte dei ruoli; il pagamento potrà avvenire in forma rateale con un massimo di cinque rate da pagare le prime tre a luglio, agosto e settembre 2017 mentre le ultime due ad aprile 2018 e settembre 2018. Data la brevità delle scadenze i contribuenti con gravi difficoltà finanziarie presumibilmente non vi aderiranno.
Dichiarazione integrativa
E’ possibile integrare le dichiarazioni dei redditi a proprio favore entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Questa norma potrebbe riguardare tutti quei professionisti che ritengono di non essere soggetti ad Irap ed avevano a suo tempo presentato e versato l’Irap.
Abolizione di Equitalia
Dal 1 luglio 2017 Equitalia verrà soppressa e conglobata all’interno dell’Agenzia delle Entrate.
Collaborazione volontaria (bis)
I termini per la presentazioni delle istanze sono stati riaperti e sono prolungati fino alla data del 31 luglio 2017. Si potranno integrare le istanze precedentemente presentate ed inoltre è stata estesa anche ai contanti ed ai valori al portatore esistenti in Italia. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti e non dichiarati nell’anno 2015 e nei quattro anni precedenti.
Conclusione
Sarà mia cura tenervi informati sui provvedimenti esplicativi di tali norme e già fin d’ora vi invito alla serata organizzata per lunedì 19 dicembre 2016 di cui io sarò relatore.
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Bodini Bruno.