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CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI

In base alla regola generale di cui all’art. 26 del Tuir, i redditi fondiari (Locazione di Immobili) sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione.

 

  • LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO: Per quanto riguarda i canoni non percepiti dal 2020, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. (Non è più necessaria la convalida).

 

  • LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO:

 

  • Il relativo canone, ancorché non percepito, deve essere comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.

  • Le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.