Nuova Guida 2020
Clicca qui!

Accertamento bancario - Indagini finanziarie

Art. 32 DPR 29/09/1973 n. 600 – art. 51 DPR 26/10/1972 n. 633 così come modificati dalla L. 413/97 - L. 311 del 30/12/2004 c. 402, 403 e 404, art. 1 D.L. 138/2011 e D.L. 201/2011.

 

 

 

 

Anagrafe dei conti

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla progressiva perdita di forza del segreto bancario. Infatti l’art. 18, L. 413/1997 ha permesso agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria di richiedere informazioni alle Banche e alle Poste.

Gli Istituti di Credito e Finanziari dovevano fornire i dati bancari, le notizie e i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, su preventiva richiesta dell’Agenzia delle Entrate e degli Organi di Controllo.

Per accedere a tali informazioni si faceva riferimento alla cosiddetta “anagrafe dei conti”, dalla quale risultava quanti rapporti finanziari facevano capo ad ogni contribuente e quali erano gli istituti presso i quali erano aperti tali rapporti.

Successivamente, l’Amministrazione Finanziaria inoltrava delle richieste agli operatori finanziari che detenevano i rapporti con il contribuente indagato.

Si poteva sintetizzare l’accertamento bancario in quattro fasi:

  1. l’Amministrazione Finanziaria procedeva alla verifica del contribuente in quanto necessitava di effettuare una ricostruzione dell’imponibile fiscale dello stesso;
  2. previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante della GdF, con modalità telematica, l’Amministrazione accedeva
  3. all’Anagrafe dei Conti. Da tale Anagrafe venivano attinte informazioni quali: natura del rapporto (tipo: conto corrente, libretto di risparmio, conto titoli); data di apertura ed eventuale chiusura; dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei titolari del rapporto; dati finanziari relativi all’Intermediario/i Finanziario/i presso cui è intrattenuto il rapporto;
  4. l’Amministrazione Finanziaria effettuava le varie richieste agli Istituti Finanziari che detengono rapporti con il contribuente indagato attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC) ;
  5. si utilizzavano tali informazioni acquisite per procedere nella verifica del contribuente.

 

Questo fino al Decreto Legge Salva Italia (D.L.201/2011) e al decreto 138/2011.

 

Adesso la procedura è assai più snella, in quanto per obbligo di legge gli Istituti di credito e finanziari sono obbligati automaticamente ogni anno ad inviare i seguenti dati relativi a tutti i rapporti finanziari dei contribuenti (relativi all’anno precedente) e precisamente:

 

  • saldo di inizio anno;
  • saldo di fine anno;
  • valore aggregato delle somme in entrata;
  • valore aggregato delle somme in uscita.

 

I dati dei conti correnti del 2011 verranno inviati entro il 10 aprile 2013, quelli del 2012 entro il 18 luglio 2013: a regime (dal 2013) entro il 31 marzo di ogni anno saranno inviati i dati dell’anno precedente!

Rimane comunque la possibilità per l’Agenzia Entrate di richiedere il dettaglio di ogni movimento su conto corrente o deposito, come in precedenza.

La differenza principale rispetto al “vecchio” accertamento bancario è che mentre prima questo era uno strumento ausiliario che veniva impiegato ed utilizzato a supporto di un indagine iniziata per altre ragioni adesso i dati dei conti correnti possono costituire le basi stesse per effettuare un accertamento fiscale.

Infatti, proprio sulla base dei dati finanziari l’Agenzia Entrate provvederà ad elaborare liste di contribuenti da sottoporre ad accertamento fiscale (studi settore o altro).

 

Infine, si segnala che tale superanagrafe dei conti verrà integrata in una banca dati unica del fisco dove i funzionari del Fisco potranno trovare i dati relativi ad altre informazioni come quelli dello spesometro, quelli relativi al redditometro, etc.

Indagini Finanziarie

I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale del contribuente.

L’indagine finanziaria era precedentemente attivata in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanesse un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con altre metodologie. Adesso invece è strumento per poter procedere ad ogni tipo di accertamento e per stilare le liste dei contribuenti da controllare.

In pratica, tutte le operazioni sui c/c, sia di versamento sia di prelievo, possono essere poste alla base delle rettifiche e degli accertamenti.

Non solo: il Fisco può chiedere, infatti, anche informazioni relative alle operazioni “fuori conto”.

 

Le operazioni fuori conto son tutte quelle che non presuppongono un rapporto continuativo con la banca: es.: pagamenti di bollette, cambio assegni, accessi a cassette di sicurezza, etc. La pratica in uso, fino a poco tempo fa, di cambiare allo sportello un assegno bancario, ad esempio, non fatturato, viene registrata dalla banca a nome del soggetto che effettua l’operazione. Mentre è alquanto comprensibile che tutti i versamenti debbano avere una giustificazione (provenire da fatturazione ai propri pazienti e/o smobilizzi di investimenti) non è del tutto chiaro perché anche i prelievi dai vari c/c siano da spiegare.

 

C’è una presunzione assoluta che, qualora i prelievi non risultano in contabilità e non venga indicato il beneficiario, gli stessi siano fatti per acquisti “in nero” con la conseguenza che si traducono in omissioni di compensi.

Spetta al professionista l'onere di provare in modo idoneo che ne ha tenuto conto nella sua contabilità oppure che la somma non rileva perché esente o soggetta a ritenuta d'imposta, al fine di vincere la presunzione.

In assenza di adeguata prova, i movimenti bancari esaminati, le somme indicate verranno riprese a tassazione sulla scorta dell'ammontare complessivamente emergente dal conto corrente.

 

È quindi necessario che il professionista conservi tutte le “pezze” giustificative dei propri versamenti e prelevamenti, in modo da essere pronto ad esibirli in caso di verifica e/o richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Tuttavia, presumere che dietro ogni prelevamento ci possa essere un compenso occultato, in quanto tale somma potrebbe essere stata utilizzata per l’acquisto in evasione di beni e/o servizi successivamente rivenduti “in nero”, potrebbe essere plausibile per le imprese: assai più difficoltoso è, invece, traslare tale presunzione anche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, in quanto manca qualunque spiegazione economica.

Anagrafe dei conti e scudo fiscale

 

Anche i conti secretati attraverso lo Scudo Fiscale, vengono segnalati all’anagrafe. È opportuno pertanto, per chi vorrà avvalersi di eventuali Scudi fiscali, passare attraverso una fiduciaria. Attenzione: sono allo studio accordi bilaterali con la Svizzera per avere segnalazioni di esportazioni illecite di capitali.

Limitazioni all’uso del contante

 

Nel 2011 è stata abbassata la soglia di utilizzo del contante, si possono infatti eseguire pagamenti in contanti solo fino a 999,99 euro: non è possibile frazionare “artificiosamente” i pagamenti con importi inferiori a 1.000 euro per aggirare tale divieto.

Rimane l’intenzione da parte del legislatore di ribassare ulteriormente questa soglia per contrastare la microevasione (300 €?).


Gli accessi fiscali

Le norme che regolano gli accessi che vengono effettuati presso le sedi degli studi professionali e nelle sedi delle imprese si trovano nello Statuto del Contribuente (art. 12), nel Dpr 633 / 1972 (art. 52) e nel Dpr 600/1973 (art. 33).

Per prima cosa gli accertatori devono esser in possesso di apposita autorizzazione motivata rilasciata dal capo dei loro rispettivi uffici.

Nel caso di accesso presso locali che sono anche abitazioni private serve l’autorizzazione del procuratore della Repubblica; nel caso specifico di accesso presso studi professionali infine serve la presenza del titolare dello studio o comunque di un suo delegato: se manca uno o l’altro l’accesso dovrà esser eseguito in un secondo momento.

L’accesso a locali diversi da quelli sopra menzionati è sempre possibile previa autorizzazione preventiva del Procuratore delle Repubblica, che viene data solo per gravi indizi di violazione di norme.

Il contribuente oggetto di accesso può chiedere, prima che inizi la verifica:

 

  1. di esser assistito da un professionista abilitato (es.: il proprio commercialista o avvocato)
  2. che la verifica avvenga presso gli uffici dei verificatori o presso lo studio del professionista che lo rappresenta.

 

È opportuno in ogni caso stabilire e creare un rapporto di proficua collaborazione coi verificatori impartendo preventivamente opportune istruzioni ai propri collaboratori e al personale di studio:

 

  • se manca il titolare dello studio, cercare di contattarlo velocemente per farlo pervenire presso la sede e facendogli contattare il consulente per esser assistito e non negare l’accesso a prescindere ai verificatori;
  • iniziare a dare documentazione normale da controllare ai verificatori mentre si attende l’arrivo di qualcuno per la verifica;
  • se vengono chiesti documenti relativi agli studi di settore o scritture contabili, ad esempio, chiedere se è possibile far avere la documentazione direttamente via fax o e-mail da parte del commercialista.

Tutto questo anche in un’ottica di tempi contingentati che i funzionari della pubblica amministrazione spesso hanno quando effettuano dei controlli o delle verifiche.

La verifica comunque deve avvenire durante l’orario di esercizio dell’attività (salvo casi eccezionali), deve “arrecare la minor turbativa” possibile allo svolgimento dell’attività professionale e non può durare più di 30 giorni (prorogabili di ulteriori 30 giorni).

 

Durante l’accesso ci si può opporre a eventuali perquisizioni personali, o apertura coattiva di borse, casseforti, mobili, plichi sigillati etc: in questo caso i verificatori possono apporre sigilli sui beni da ispezionare e dovranno richiedere nel frattempo una specifica autorizzazione presso Procuratore della Repubblica o Autorità giudiziaria.

 

Nel caso di rifiuto all’esibizione di libri, registri, scritture e documenti ai verificatori il contribuente non potrà farli valere favorevolmente in caso di futuro contenzioso.

Nel caso vengano richiesti durante l’acceso le elaborazioni contabili, qualora queste si trovino presso lo studio del proprio consulente, si dovrà esibire ai verificatori copia della attestazione (rilasciata dal consulente stesso) di tenuta delle scritture contabili.

 

Alla fine della verifica verrà redatto da parte dei verificatori un verbale di chiusura delle operazioni svolte ed una copia verrà rilasciata al contribuente il quale, nei sessanta giorni successivi, potrà presentare osservazioni e richieste (anche tramite il proprio consulente) che verranno valutate dai relativi uffici.