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La determinazione del reddito: l’Irpef e il medico

Principi generali - Compensi Professionali e componenti positivi del reddito - Componenti negativi del reddito - Oneri detraibili e oneri deducibili - Imposte sul reddito - Regimi particolari per la determinazione del reddito.

 

 

 

 

 

Principi generali

Il reddito di un professionista è determinato secondo il principio di cassa ovvero una fattura e/o parcella concorre alla determinazione del reddito se effettivamente riscossa e/o pagata nell’anno.

 

Deve essere pagata e/o riscossa nell’anno solare; non conta la data della fattura ma la data del pagamento.

 

Esempio:

la fattura datata anno N e riscossa e/o pagata nell’esercizio successivo (N + 1) concorre al calcolo del reddito professionale nell’esercizio successivo (non in quello della data fattura).

 

Tale regola generale è contemplata dall’art. 54 comma 1 D.P.R. 917/1986 il cui testo così recita:

“il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte e professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.”

Il principio di cassa permette in una certa misura di “pilotare” il proprio reddito e di dichiarare un valore più che consono alla capacità del singolo.

In parole povere posso anticipare e/o posticipare alcune componenti positive e/o alcune componenti negative in modo da dichiarare un reddito che permetta di avere uscite per imposte che si è in grado di sopportare (principio di cassa).

 

Esempio: se il mio reddito a fine anno è troppo elevato posso anticipare alcune spese pagandole anziché nei primi giorni di gennaio dell’anno successivo a dicembre (questo è possibile, ad esempio, con le spese per il personale e/o con alcuni fornitori che sono continuativi)

Stesso discorso vale per i componenti positivi e cioè per le fatture e/o parcelle che devo emettere: posso in alcuni casi concordare con il cliente-paziente che il pagamento avvenga il 2 gennaio anziché il 31 dicembre: per due semplici giorni di valuta posticipo il pagamento delle imposte di un anno!

 

Esempio di determinazione del reddito:

Incassi nell’anno

120.000

Spese nell’anno

     - 50.000

Reddito professionale

70.000

 

Alla regola generale del principio di cassa, che è una semplice differenza tra ciò che ho incassato e ciò che ho speso nell’anno, si applicano alcune eccezioni:

  • la prima riguarda l’inerenza: le spese ed i componenti positivi devono essere relativi all’attività: non posso spesare, ad esempio, l’acquisto di alimenti per la casa, né l’acquisto di un televisore per casa in quanto queste sono spese relative alla sfera personale e non a quella dell’attività.

 

  • la seconda riguarda il principio di competenza: alcune voci di spesa sono spesabili non secondo il principio di cassa, ma secondo altri criteri che possono essere di competenza e/o criteri di riparto riferito a quei beni che hanno una durata utile in più esercizi.

 

Queste componenti sono:

  • acquisto di beni ammortizzabili (quote di acquisto beni ammortizzabili superiori a 516 euro);
  • accantonamento trattamento fine rapporto relativo all’anno in corso;
  • leasing.

 

In sintesi le voci sopra elencate sono spesabili indipendentemente dal fatto che abbia pagato o no le relative fatture e/o prospetti.

In particolare per i beni strumentali, ovvero quei beni che si prevede abbiano una durata pluriennale, non è possibile imputare la spesa nell’anno in cui avviene il pagamento, ma tale uscita va ripartita in diversi anni secondo la tabella “coefficienti di ammortamento” fissati dal legislatore (vedi più sotto).

 

Esempio: ecografo acquistato e pagato a febbraio 2009 per euro 30.000

 

Tale spesa sarà deducibile dal reddito attraverso quello che viene chiamato processo di ammortamento e precisamente attraverso quote annuali di euro 3.750,00 (12,50% di 30.000)

 

 

Quote ammortamento ecografo

2009

3.750,00

2010

3.750,00

2011

3.750,00

2012

3.750,00

2013

3.750,00

2014

3.750,00

2015

3.750,00

2016

3.750,00

 

Solo alla fine del 2016 avrò interamente recuperato l’uscita di spesa dell’ecografo.

 

Compensi professionali e componenti positivi di reddito

Sono componenti positivi di reddito:

 

  • i compensi percepiti in denaro e/o in natura per lo svolgimento della propria attività professionale;
  • i compensi di collaborazione coordinata e continuativa per attività rientranti nell’esercizio tipico dell’attività professionale (esempio un dentista che presta la propria collaborazione ad un altro dentista);
  • i proventi e le indennità conseguiti in sostituzione del reddito professionale compresa la rivalutazione monetaria;
  • i redditi diversi conseguiti nell’esercizio della professione;
  • i redditi professionali prodotti all’estero da contribuenti residenti in Italia;
  • i compensi convenzionali (stabiliti annualmente con decreto del Ministero degli Esteri) percepiti da volontari e cooperanti relativi a contratti stipulati con organizzazioni non governative riconosciute (ONG).

 

Mi preme sottolineare alcuni elementi positivi che concorrono alla formazione del reddito ed in particolare:

 

  • Indennità conseguite in sostituzione del reddito: sono tassabili le indennità spettanti a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa e l’indennità di maternità erogata dall’Enpam in quanto conseguite a titolo di risarcimento per la perdita di reddito;
  • la messa a disposizione dietro corrispettivo e/o la sublocazione dei locali adibiti a studio ad altri colleghi e/o il rimborso anche di tipo forfettario dell’utilizzo in comune di attrezzature e beni strumentali sia mobili che immobili.

 

Non concorrono invece alla determinazione del reddito, e qui anche molti colleghi sbagliano, gli interessi attivi su conto corrente in quanto la ritenuta applicata sul c/c è a titolo d’imposta definitivo e non a titolo d’acconto come per le imprese.

Meritano un approfondimento le plusvalenze

A partire dal 4 luglio 2006 le plusvalenze concorrono a formare il reddito da lavoro autonomo se:

 

  • sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni;
  • i beni sono destinati al consumo personale o famigliare dell’esercente la professione o finalità estranee all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.

 

Le plusvalenze si generano, ad esempio, quando si procede alla vendita di un bene strumentale, cioè di un bene che produce la sua utilità in più esercizi (esempio ecografo, riunito, etc.)

 

Come si calcola la plusvalenza?

 

Semplicemente facendo la differenza tra prezzo di cessione del bene strumentale e le quote di ammortamento che devo ancora spesare (residuo da ammortizzare).

 

Esempio: ho acquistato un ecografo a 30.000 compreso IVA nel 2002

che rivendo a 5.000,00 euro nel 2009.

Anno___

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Quota__

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

Per un totale di euro 26.250,00 (7 anni per 3.750)

 

La plusvalenza è così calcolata:

prezzo cessione

5.000,00

quote da spesare

-3.750,00

plusvalenza

1.250,00

 

(prezzo di acquisto meno quote eseguite: 30.000 - 26.250)

 

Occorre a questo punto distinguere tra plusvalenze realizzate su beni acquistati prima o dopo il 4 luglio 2006.

Quelle relative a beni acquistati prima del 4 luglio 2006 non concorrono alla formazione del reddito mentre quelle realizzate su beni acquistati dopo tale data concorrono alla formazione del reddito.

Nell’esempio sopra descritto, poiché il bene è stato acquistato prima del 4 luglio 2006, la plusvalenza non concorre alla formazione del reddito.

Rimane ancora una grossa opportunità per il professionista che vuole attrezzature sempre efficienti ed all’avanguardia: ha interesse a sostituire quelle acquistate prima del 4 luglio 2006 ed acquistarne delle nuove; risultato: ottiene liquidità non tassata e si crea nuovi costi.

Nell’ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile (ad esempio, autovetture), le plusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra la quota dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Cessione clientela: concorrono a formare il reddito i corrispettivi a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.

Componenti negativi di reddito

Per illustrare le spese che concorrono ad abbassare i componenti positivi seguirò l’ordine delle voci esposte nel modello quadro RE della dichiarazione dei redditi che serve per indicare i dati del professionista.                       Come già evidenziato nelle pagine precedenti per far sì che una spesa sia deducibile occorre:

 

  • che sia effettivamente pagata nell’anno (non conta la data della fattura ma quella del pagamento);
  • che sia inerente all’attività.

 

Naturalmente tutte le spese devono essere adeguatamente documentate.

Ammortamenti

  • Beni strumentali inferiori ad euro 516,46: non è necessario ammortizzarli ma si possono spesare interamente nell’esercizio;
  • quote ammortamento: il costo per l’acquisto di beni strumentali è ammortizzabile in quote annuali applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31.12.1988.

 I coefficienti, in attesa di un prossimo decreto che dovrebbe meglio identificare i beni ed aggiornarli, sono i seguenti:

 

GRUPPO XXI SERVIZI SANIITARI

 

  • Costruzioni leggere 10%;
  • Mobili ed arredamento 10%;
  • Biancheria 40%;
  • Attrezzatura generica 25%;
  • Attrezzatura specifica 12,50%;
  • Impianti destinati trattamento acque 15%;
  • Mobili e macchine ordinarie ufficio 12%;
  • Macchine elettroniche compresi i computers e sistemi telefonici 20%;
  • Autoveicoli da trasporto 20%;
  • Autovetture,motoveicoli e simili 25%.

Non tutti i beni ammortizzabili sono interamente spesabili:

  • telefoni cellulari: le quote ammortamento sono deducibili all’80%;
  • beni promiscui: deducibili al 50%;
  • autovetture: dal 2013 sono deducibili al 20% (40% fino al 2012) per un solo veicolo e con il tetto di spesa massima di euro 18.075,99.

 

Merita un esempio, in quanto è quello più diffuso ed utilizzato dai medici, l’acquisto dell’autovettura, precisando che un professionista può spesare una sola autovettura.

Come abbiamo già sopra evidenziato il costo massimo riconosciuto ai fini fiscali è pari ad euro 18.075,99 indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto.

Quindi se acquisto un’autovettura del valore inferiore ai 18.075,99 potrò spesare il 20% del costo effettivamente pagato; se invece il valore è maggiore di 18.075,99 potrò spesare solo 3.615,20 (18.075,99 X 20%)

 

Acquisto nel 2013 un’autovettura che viene pagata 36.000 euro

L’ammortamento ai fini fiscali, tenendo conto che il coefficiente è pari al 25%, sarà il seguente:

 

Anno

 

 

Quota fiscalmente deducibile

(20% di 18.075,99 in 4 anni)

Quota non deducibile

 

2013

903,80

8.096,20

2014

903,80

8.096,20

2015

903,80

8.096,20

2016

903,80

8.096,20

 

Come si può notare, l’abbattimento del proprio reddito attraverso l’acquisto della propria autovettura è alquanto limitato; potremmo affermare che il risparmio fiscale in quattro anni, per il professionista che sconta le aliquote più elevate, ammonta a circa 1.555 euro (389 euro annui).

Canoni di locazione finanziaria (leasing) relativa a beni mobili

 

I canoni di leasing sulle attrezzature e su tutti i beni strumentali utilizzati per l’attività professionale (escluso immobili ed auto di cui diremo più avanti) sono deducibili non in base al criterio di cassa ma in base ad un criterio di competenza. Questa norma è stata voluta dal legislatore per evitare gli effetti distorsivi ed elusivi che si ottenevano pagando un maxi canone.

Perché un leasing sia detraibile è necessario che la durata del contratto (escluso immobili ed auto di cui diremo più avanti) sia non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Anche per i canoni di leasing valgono le stesse regole illustrate negli ammortamenti auto: deducibili il 20% (dal 01/01/2013) dei canoni leasing nel limite di deducibilità dei famosi 18.075,99 aumentati degli interessi passivi su tale importo; per le auto la durata del contratto deve essere di almeno 4 anni (se stipulato dopo l’agosto 2006) ossia pari al periodo di ammortamento.

Canoni di locazione non finanziaria e/o noleggio

 

Il criterio di deducibilità è quello di cassa. Particolare attenzione va data alla deducibilità del noleggio autovetture: il legislatore ha stabilito che non tutta la spesa del noleggio è deducibile ma solo il 20% con il tetto massimo di euro 3.615,20.

 

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale

 

Rientrano in questa voce tutte le somme versate ad altri professionisti, come, ad esempio, le somme pagate da un medico ad un altro che lo sostituisce; i compensi corrisposti ai collaboratori che hanno una propria posizione fiscale, etc. Sono pure deducibili, contrariamente alle spese per lavoro dipendente, le somme corrisposte al coniuge titolare di partita IVA per le proprie prestazioni professionali (esempio due coniugi entrambi dentisti che collaborano ed hanno posizioni fiscali indipendenti).

Consumi

Sono deducibili:

 

  • 20% spese per carburanti (dal 2013);
  • 80% spese per telefonia sia fissa che mobile;
  • 50% delle utenze ad uso promiscuo (abitazione e studio);
  • 100% tutti i consumi (energia, acqua, gas, etc. utilizzati per l’attività).

Interessi passivi

Sono deducibili gli interessi pagati sia sul conto corrente ordinario sia su finanziamenti e mutui.

Attenzione tuttavia che l’interesse passivo creato ad arte potrebbe essere disconosciuto.

Esempio: se dalla banca effettuo prelievi del titolare maggiori del reddito dichiarato al netto delle imposte rischio di generare interessi passivi che non sono deducibili.

Minusvalenze patrimoniali

La minusvalenza è l’esatto contrario di plusvalenza e si verifica quando il prezzo di cessione di un bene strumentale è inferiore al valore residuo da ammortizzare.

 Ripetiamo l’esempio fatto per la plusvalenza con la semplice modifica che il prezzo di cessione è 1.000 euro e non 5.000.

 In questo caso si realizza una minusvalenza di euro 2.750.

 

anno

quota

2002

3.750

2003

3.750

2004

3.750

2005

3.750

2006

3.750

2007

3.750

2008

3.750

 

La minusvalenza è così calcolata:

prezzo cessione

1.000

(prezzo di acquisto

meno quote eseguite: 30.000-26.250)

quote da spesare

-3.750

minusvalenza

2.750

 

Occorre a questo punto distinguere tra minusvalenze realizzate su beni acquistati prima o dopo il 4 luglio 2006.

 

Quelle relative a beni acquistati prima del 4 luglio 2006 non sono deducibili, mentre quelle realizzate su beni acquistati dopo tale data concorrono alla formazione del reddito (sono cioè deducibili ma solo a partire dall’anno d’imposta 2007).

 

Nell’esempio sopra riportato la minusvalenza è indeducibile in quanto il bene è stato acquistato prima del 4 luglio 2006.

Nell’ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile (ad. es. auto) le minusvalenze patrimoniali si rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Spese relative agli immobili

Tratteremo di questo argomento in un capitolo apposito che si preoccuperà di rispondere alla domanda : conviene e/o non conviene intestare l’immobile all’attività professionale?

In questa voce sono raggruppate le spese per

 

  • quote ammortamento immobile
  • canoni leasing immobile
  • affitti pagati
  • quota manutenzione spese ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
  • spese condominiali

Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato

In questa voce rientrano tutte le somme effettivamente pagate nell’anno a titolo di retribuzioni, contributi, etc. Attenzione: lo stipendio di Dicembre se pagato a Gennaio è deducibile nell’anno successivo. Sono anche deducibili, anche se non materialmente corrisposte, le quote di accantonamento per trattamento di fine rapporto (criterio di competenza). Non sono invece deducibili i compensi pagati al coniuge, ai figli minori ed agli ascendenti (genitori e nonni) per l’opera svolta in qualità di lavoratori dipendenti; restano deducibili i contributi previdenziali versati per il coniuge.

Compensi di lavoro dipendente a familiari

Non sono ammesse deduzioni per i compensi a coniuge, figli, affidati o affiliati, minori, nonché ascendenti del professionista per il lavoro prestato nei confronti del professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

In pratica cosa succede se un professionista corrisponde dei compensi di lavoro dipendente al proprio coniuge e/o al proprio figlio minore?

Sono indeducibili gli stipendi mentre sono deducibili i contributi previdenziali. È invece sempre deducibile il compenso del coniuge che risulta svolgere attività di lavoro autonomo.

Esempio: marito e moglie entrambi odontoiatri; il coniuge può emettere fattura all’altro coniuge per la sua attività professionale e questa è deducibile.

Spese per alberghi, ristoranti, bar

Dal 1° gennaio 2009 queste spese sono deducibili nella misura del 75% sempre nel limite del 2% dei compensi dichiarati nell’anno: attenzione che la spesa deve essere sempre inerente all’attività (es.: se la domenica vado al ristorante con la famiglia non posso certo sostenere che la spesa sia inerente!).

Sono allo stesso modo considerate spese di vitto ed alloggio quelle spese sostenute per clienti, anche potenziali, in visita allo studio, purché vengano idoneamente documentate.

Es. Totale fattura ristorante 100 € compresa IVA.

Importo deducibile dal reddito: 75 €.

Spese di rappresentanza

Rientrano in questa categoria, ad esempio, le spese:

 

  • di vitto e alloggio sostenute a favore di clienti;
  • per viaggi turistici con significative attività promozionali di beni o servizi legati all’attività professionale;
  • per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati per ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose;
  • per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati all’inaugurazione di nuove sedi, uffici del professionista;
  • per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi del professionista;
  • per omaggi a clienti.

Tali spese sono deducibili per il 75% del loro ammontare entro il limite dell’1% dei compensi.

Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corso di aggiornamento professionale

Tutte queste spese sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.

Tuttavia molte categorie professionali tra le quali i medici e dentisti hanno chiesto di poter spesare integralmente le spese per aggiornamento professionale obbligatorio (ECM).

(Altre) spese documentate

È una voce residuale e comprende tutte le spese che non sono state elencate sopra come, ad esempio,:

le spese per manutenzioni, per pulizie, per iscrizione albo, per le assicurazioni responsabilità civile, le spese di cancelleria, le spese e commissioni bancarie e le spese generali in genere.

Oneri detraibili e oneri deducibili

È bene focalizzare l’attenzione sui concetti di detraibilità e di deducibilità che frequentemente sono considerati sinonimi mentre in realtà sottintendono precise differenze.

 

Gli oneri detraibili permettono un risparmio d’imposta pari al 19% dell’importo speso, sempre che vi sia effettivamente un’imposta da pagare.

 

Gli oneri deducibili consentono un risparmio d’imposta maggiore rispetto agli oneri detraibili in quanto abbattono il reddito imponibile e di conseguenza il risparmio è legato alle aliquote progressive (Minimo 23%; Massimo 43%).

Oneri detraibili

Sono costituiti dalle spese che ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 917/1986 riducono l’ammontare dell’imposta lorda dovuta.

La parte di detrazione, eventualmente eccedente rispetto all’imposta lorda, non è riportabile all’esercizio successivo.

La detrazione dall’imposta lorda spetta nella misura dl 19% dell’onere sostenuto, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

 Si riportano le principali spese detraibili precisando che l’elenco è assai esteso:

 

  • Spese sanitarie;
  • Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale;
  • Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza;
  • Spese per istruzione;
  • Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive).

 

Le spese sanitarie, di qualunque tipo (mediche/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, etc.) danno diritto alla detrazione di imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto. Ovviamente, se le spese sostenute nell’anno non superano l’importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione. Nel caso in cui le spese sanitarie abbiano superato, nell’anno, il limite di € 15.493,71 è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo.

Gli scontrini fiscali delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali devono contenere dal 1° gennaio 2008 la specificazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco: dal 1 gennaio 2010 al suo posto per ragioni di privacy è inserito un codice alfanumerico relativo al numero di “autorizzazione all’immissione in commercio”), la quantità dei beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale (c.d. “scontrino parlante”).

Esempio pratico:

+ Spese sanitarie sostenute nell’anno

1.000,00

- Franchigia

129,11

Spesa detraibile su cui calcolare il 19%

870,89

Risparmio d’imposta (19%)

165,00

Oneri deducibili

Sono le spese che possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo che determina il reddito imponibile, su cui si calcola l’imposta IRPEF.

Le principali spese che si possono dedurre dal reddito complessivo sono:

 

  • i contributi previdenziali e assistenziali, anche se sostenuti per i familiari a carico;
  • i contributi relativi al riscatto di periodi assicurativi (laurea, militare, etc.)
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se sostenuti per i familiari a carico;
  • le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
  • le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo “Familiari a carico”) non fiscalmente a carico;
  • gli assegni corrisposti al coniuge;
  • le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se sostenute per i familiari a carico (ad esempio, il fondo dentisti);
  • erogazioni a favore di Onlus.

 

Di seguito si riportano, nel dettaglio, alcune spese:

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge

 

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo (si fa riferimento, in particolare, ai contributi versati all’Enpam). Inoltre, è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente all’Enpam.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, del militare, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio, dalle casalinghe.

 

La deducibilità dei contributi facoltativi è oltremodo consentita anche se i medesimi sono versati dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico. (ad esempio, i contributi volontari versati all’Inps e/o ad altro Ente previdenziale al fine del raggiungimento da parte del coniuge dell’età pensionabile). Il riscatto degli anni di laurea e del militare sono una grossa opportunità perché permettono di percepire prima la pensione ottenendo notevoli risparmi fiscali. Sono pure deducibili le somme versate in previdenza complementare (ad esempio, fondo sanità – importo massimo 5.164,57 €).

Imposte sul reddito

Abbiamo visto, nel capitale precedente, che il reddito di un medico si calcola facendo la differenza tra gli incassi avuti in un anno e le spese sostenute con le eccezioni più volte richiamate.

Ora vogliamo sapere quante imposte gravano sul reddito e quanto si paga.

L’imposta sul reddito (IRPEF o ire) è progressiva e si applica attualmente con i seguenti scaglioni:

 

SCAGLIONI

ALIQUOTA

DETTAGLIO

FINO A 15.000

23%

23% SULL’INTERO IMPORTO

DA 15.001 A 28.000

27%

3.450 + 27% PARTE ECCEDENTE 15.000

DA 28.001 A 55.000

38%

6.960 + 38% PARTE ECCEDENTE 28.000

DA 55.001 A 75.000

41%

17.220 + 41% PARTE EECEDENTE 55.000

OLTRE 75.001

43%

25.420 + 43% PARTE ECCEDENTE 75.000

 

Di conseguenza su un reddito di 100.000 si pagherà:

25.420 + (43% di 25.000) 10.750 = 36.170

 

 

Ricordo che per il computo delle imposte contribuiscono a diminuire il reddito complessivo (reddito professionale + altri redditi privati) anche altri oneri che esulano dalla sfera professionale: spese mediche, spese scolastiche, assicurazioni sulla vita, spese di ristrutturazione e risparmio energetico ect. Inoltre sono deducibili dal reddito complessivo anche i contributi obbligatori (Enpam o Inps) e i contributi per riscatti di laurea.

Il foglio di calcolo delle imposte

Abbiamo creato un semplice foglio di calcolo dove il singolo professionista può stimare le imposte (IRPEF) che pagherà in relazione al reddito prodotto.

Il processo di calcolo non è perfetto bensì si basa su una stima, anche se abbastanza precisa, in quanto le variabili fiscali che intervengono nel campo fiscale sono diverse (ad esempio, carichi di famiglia, i contributi Enpam, gli oneri deducibili e quelli detraibili etc); è comunque un valido aiuto per comprendere quanto dovrò pagare con il reddito prodotto quest’anno senza dover attendere il resoconto del commercialista. Potrete trovare il foglio di calcolo sul nostro sito.

Inserendo il priopio reddito nella cella verde verrà calcolata in automatico l'imposta dovuta ai fini IRPEF

 

 

Calcolo IRPEF

 

Reddito imponibile

50.000,00

0-15.000  23%

3.450,00

15.001-28.000 27%

3.510,00

28.001-55.000 38%

8.360,00

55.001-75.000 41%

0,00

oltre 75.001 43%

0,00

IRPEF

15.320,00

 

Il foglio di calcolo propone le imposte dovute in relazione al reddito da non confondere con l’esborso finanziario (ovvero le imposte che pago a giugno e novembre) che si basa sul meccanismo acconti saldi.

Il calcolo delle imposte e acconti

Solo a titolo informativo ricordo che, se nell’anno oggetto di dichiarazione dichiaro un reddito superiore all’anno precedente, in quello stesso anno avrò un maggiore esborso di imposta pari a circa il maggior reddito; ciò per effetto del saldo + acconti che si avvicinano al 100% delle imposte dovute.

Al contrario se il reddito è inferiore avrò minore esborso pari circa alla differenza del reddito dichiarato.

Cerchiamo di chiarire il concetto con 2 esempi:

 

Esempio 1 – calcolo delle imposte con dichiarazione anno N+1 maggiore anno N

Anno

Reddito dichiarato

IRPEF

IRAP

Contributi

Totale da versare

N

€ 70.000

€ 23.370

€ 2.730

€ 5.977

€ 32.077

N+1

€ 80.000

€ 27.570

€ 3.120

€ 6.077

€ 36.767

 

Totale imposte e contributi dovuti anno N

36.767 -

Totale acconti

  32.077=

Somma da versare a saldo per l’anno N

4.690 +

Acconti dovuti per l’anno N + 1

36.767 =

Totale esborsi

             41.457    

Nell’esercizio N+1 avrò un maggior esborso di 9.380 rispetto ai flussi anno N.

 

Esempio 2 – calcolo delle imposte con dichiarazione anno N+1 inferiore anno N

Anno

Reddito dichiarato

IRPEF

IRAP

Contributi

Totale da versare

N

€ 70.000

€ 23.370

€ 2.730

€ 5.977

€ 32.077

N+1

€ 60.000

€ 19.270

€ 2.340

€ 5.877

€ 27.487

 

Totale imposte e contributi dovuti anno N

27.487 -

Totale acconti

32.077 =

Saldo a credito

- 4.590 +

Acconti dovuti per l’anno N + 1

27.487 =

Totale esborsi

22.897

 

Nell’esercizio N+1 avrò un minor esborso di 9.180 rispetto ai flussi anno N.

Regimi particolari per la determinazione del reddito

Premessa

Tali regimi possono riguardare quei medici che sono all’inizio della propria carriera professionale.

Possono accedere a questi regimi professionisti con bassi compensi (30.000 euro annui); tale fase non può che riguardare l’inizio della propria carriera.

1) Il regime dei minimi

Per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte è stato introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti “minimi”.

Vi rimando al capitolo dedicato per conoscere le possibilità di accesso e le caratteristiche principali. I contribuenti che applicano questo regime usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

  • esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili: non sono obbligatorie le registrazioni contabili e di conseguenza nemmeno i registri; vige solo l’obbligo di conservare le fatture e numerarle progressivamente;
  • il reddito (principio di cassa) è determinato applicando un’imposta sostitutiva del 5%: non si è più tenuti a versare l’IRPEF, l’IRAP e le addizionali comunali e regionali;
  • esonero dagli adempimenti IVA: non vi è più l’obbligo delle liquidazioni periodiche;
  • non sono soggetti agli studi di settore ed ai parametri;
  • i beni ad uso promiscuo (es.: cellulari, autovetture) sono deducibili al 50%.

 

Esempio di calcolo imposte:

totale compensi

24.000,00

totale spese

-4.000,00

reddito lordo

20.000,00

imposta sostitutiva 5%

1.000,00

 

L’imposta sostitutiva dovuta è pari al 5% del reddito imponibile ed è l’unica imposta che si deve versare. Sono comunque dovuti i contributi obbligatori Enpam.

2) Il regime delle nuove iniziative produttive

È un’altro regime agevolato per chi si appresta ad iniziare un’attività per la prima volta e vi rimando alle pagine dedicate su questa guida. I contribuenti che applicano questo regime usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

 

  • esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili: non sono obbligatorie le registrazioni contabili e di conseguenza nemmeno i registri; vige solo l’obbligo di conservare le fatture e numerarle progressivamente;
  • il reddito è determinato applicando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10%;
  • il pagamento eventuale dell’IVA è annuale e non sono obbligatorie le liquidazioni periodiche;
  • possibilità di assistenza fiscale telematica gratuita da parte dell’Agenzia Entrate;

 

Esempio

 

Compensi

24.000,00

Totale spese

-4.000,00

Reddito lordo

20.000,00

Imposta sostitutiva IRPEF 10%

2.000,00

IRAP

780,00

Totale imposte

2.780,00

A differenza del regime dei minimi l’IRAP è dovuta e non si è esenti dal regime IVA (anche se per i medici e dentisti risulta indifferente). Si rimane soggetti agli studi di settore.

 Confrontando i due regimi è sicuramente preferibile applicare il regime dei minimi.